Il Risarcimento Del Danno Da Sinistro Stradale

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Piccolo manuale di risarcimento del danno da incidente stradale.
Dalle modalità per il calcolo ai tempi per la l
iquidazione. Ecco alcune cose da sapere. 

  1. L’introduzione dell’indennizzo diretto.

Con il Decreto Legge n. 223/2006 (cd. Decreto Bersani) è stata introdotta la procedura dell’indennizzo diretto al fine di velocizzare la pratica di risarcimento del danno; il danneggiato, pertanto, potrà denunciare il sinistro e formulare contestuale richiesta di risarcimento dei danni direttamente alla propria compagnia assicuratrice.

L’indennizzo ordinario nei confronti della compagnia assicurativa del responsabile del sinistro rimane, in ogni caso, operante per qualsivoglia sinistro stradale, essendo facoltà del proprietario del veicolo danneggiato optare per la procedura semplificata.

  1. I requisiti dell’indennizzo diretto.

Per poter formulare la richiesta di indennizzo diretto è necessario verificare preliminarmente l’esistenza dei requisiti necessari, ossia che il sinistro:

  • coinvolga due veicoli;
  • avvenga con urto (essendo escluso il cd. sinistro da turbativa);
  • coinvolga veicoli immatricolati in Italia, identificati ed assicurati;
  • coinvolga veicoli assicurati con compagnie che hanno aderito alla Convenzione tra Assicuratori per il Risarcimento Diretto (cd. C.A.R.D.);
  • riguardi danni materiali riportati dal veicolo assicurato e/o alle cose trasportate nello stesso;
  • riguardi danni biologici di invalidità permanente di entità inferiore e/o uguale al 9%, cd. danni micropermanenti (nel caso di danno superiore si dovrà richiedere l’indennizzo ordinario).

Il risarcimento diretto è una facoltà dell’assicurato, anche se tale richiesta è divenuta, oramai, la prassi, quantomeno nella fase stragiudiziale.

Il risarcimento del danno da sinistro stradale

  1. Casi di esclusione.

Sono, di converso, esclusi dal risarcimento diretto i sinistri stradali che:

  • coinvolgano più veicoli;
  • siano avvenuti senza urto;
  • riguardino veicoli esteri (la richiesta va inoltrata all’Ufficio Centrale Italiano, cd. U.C.I.);
  • riguardino veicoli non individuati e/o non assicurati (la richiesta va inoltrata al Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada, cd. F.G:V.S.);
  • coinvolgano veicoli le cui compagnie assicurative non hanno aderito alla C.A.R.D.
  1. La richiesta di risarcimento dei danni materiali e/o fisici.

Nella denuncia del sinistro con contestuale richiesta di risarcimento dei danni materiali e/o fisici devono essere specificati:

  • i dati del richiedente;
  • la dinamica del sinistro, con specifica del luogo, giorno ed orario dell’evento;
  • i dati identificativi dei veicoli coinvolti e delle relative polizze assicurative;
  • i giorni ed il luogo dove sarà possibile periziare il mezzo e/o i beni danneggiati, in caso di danni materiali;
  • il certificato del pronto soccorso dove si è recato il danneggiato, in caso di danni fisici;
  • eventuale verbale di intervento delle autorità e/o dichiarazioni delle persone informate sui fatti.
  1. L’istruttoria e le tempistiche.

A seguito della richiesta di risarcimento danni materiali e/o fisici, sia che la stessa sia avvenuta con indennizzo diretto che indiretto, sarà effettuata un’istruttoria, all’esito della quale la compagnia assicuratrice provvederà a formulare un’offerta ovvero a negarla, motivando tale decisione.

Nel caso dei danni materiali, la compagnia assicuratrice nei confronti della quale si è formulata richiesta di risarcimento dei danni, salvo richiesta di eventuale integrazione documentale, dovrà formulare un’offerta ovvero motivare il diniego del risarcimento  entro e non oltre 60 giorni dall’apertura del sinistro.

Nel caso in cui alla denuncia del sinistro sia stato allegato il modulo di constatazione amichevole (cd. C.A.I.), sottoscritto dai conducenti coinvolti nel sinistro, i termini si riducono a giorni 30, salvo richieste interlocutori che sospendono i termini.

Relativamente al risarcimento dei danni fisici i termini sono aumentati a giorni 90.

Nel caso di mancato rispetto dei suddetti termini potrà essere presentato reclamo dapprima alla Compagnia assicuratrice e poi all’Istituto per la Vigilanza delle Assicurazioni (cd. I.V.A.S.S.)

Risarcimento del danno: come si calcola?

  1. L’accettazione dell’offerta o l’acconto sul maggior dovuto.

Una volta accertata la responsabilità della controparte e/o stabilita la percentuale di corresponsabilità, verrà formulata un’offerta che la parte, o il legale per conto del danneggiato, potrà decidere di accettare o meno.

Nel caso di accettazione dell’offerta, la Compagnia provvederà a corrispondere la somma; diversamente, qualora la quantificazione del danno non dovesse soddisfare le richieste del danneggiato, lo stesso potrà trattenere tale somma a titolo di acconto.

Nei casi in cui fosse rigettata la richiesta di risarcimento dei danni ovvero l’offerta ricevuta e trattenuta sul maggior dovuto non fosse soddisfacente, il danneggiato potrà instaurare la fase cd. giudiziale.

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