Diritto di visita e mantenimento nel periodo Covid19

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E’ certamente discusso in questo periodo se il genitore non collocatario abbia la possibilità di vedere il figlio che risieda con l’altro genitore, e se sia possibile ridurre l’assegno di mantenimento vista la crisi.

Più che diritto del genitore a vedere il figlio, il diritto di visita deve essere inteso quale diritto dei figli a mantenere con il genitore non collocatario uno stabile rapporto psico-affettivo, cd. principio della bigenitorialità, previsto dall’art. 337 ter c.c. a mente del quale: “Il figlio minore ha il diritto di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno dei genitori, di ricevere cura, educazione, istruzione e assistenza morale da entrambi..”.

E’ chiaro che in un periodo di restrizioni come quello in cui sono vigenti le misure di contrasto alla diffusione del Covid-19, tale diritto viene messo in discussione, dovendo effettuare un bilanciamento tra le esigenze dei minori e la limitazione di circolazione, nel rispetto del diritto alla salute previsto dagli articoli 16 e 32 della nostra Carta Costituzionale.

Necessario, quindi, cercare di offrire una corretta interpretazione dei decreti emanati dal Presidente del Consiglio dei Ministri, al fine di non incorrere in sanzioni e nel contempo di poter frequentare i figli.

Diritto di visita e mantenimento

Sul sito del Governo – nella sezione “Faq” dedicata al Decreto #IoRestoaCasa – è stata fornita una prima interpretazione rispetto alle misure adottate per far fronte alla critica situazione in cui versiamo.

Pertanto, in merito alla possibilità di frequentare i figli, il Governo ha confermato tale facoltà, pur dovendosi in ogni caso adottare il tragitto più breve e nel rispetto di tutte le prescrizioni di tipo sanitario (persone in quarantena, positive, immunodepresse etc.).

Pertanto, nel caso di genitori separati, divorziati ovvero che abbiano ratificato le condizioni di affido dei minori, gli stessi dovranno attenersi ai provvedimenti per come disposti dell’autorità giudiziaria, nonostante ai medesimi sia ovviamente lasciato margine di accordo più idoneo alle concrete esigenze e in deroga alle statuizioni giudiziali.

Più complesso sarà, di converso, il caso di genitori che non hanno ancora ottenuto (o richiesto) un provvedimento che regolarizzi i diritti ed i doveri reciproci nei confronti dei figli. Questi potranno accordarsi liberamente, ovvero, in caso di disaccordo avvalersi della consulenza di professionisti, i quali, sempre in forma privata, potranno coadiuvarli nella regolamentazione del diritto di visita del genitore non collocatario, fintantoché non sarà possibile adire il Tribunale competente.

Gli spostamenti, pertanto, consentiti anche per espressa previsione nel modello di autocertificazione, devono in ogni caso svolgersi garantendo il rispetto di tutte le misure previste dal Governo; durante gli spostamenti il genitore deve necessariamente portare con sè un documento di riconoscimento nonché l’autocertificazione. Nel caso i genitori ne siano in possesso, gli stessi dovranno altresì esibire, ove richiesto, anche il provvedimento del Giudice.

Si consiglia, in ogni caso, ai genitori che vivono in comuni differenti di tutelare – prima ancora del diritto di visita – la salute del minore, essendo, con palmare evidenza, notevolmente difficile gestire la situazione emergenziale con continui spostamenti e, quindi, contatti tra persone di diversi comuni, soprattutto qualora i genitori continuino a svolgere attività lavorativa (non in smartworking) e quindi che siano a contatto con terzi.

Tutela te e i tuoi figli

In ogni caso, a prescindere dalla concreta frequentazione del genitore non collocatario con i figli, e nonostante le oggettive difficoltà economiche dei genitori, non può e non deve sospendersi il diritto dei minori a ricevere dal genitore non collocatario l’assegno di mantenimento.

Difatti, la possibilità di modificare il quantum e/o sospendere la corresponsione dell’assegno di mantenimento deve dipendere da una situazione – quale la variazione della situazione economica dei genitori – che sia di carattere perdurante e non, come nel caso in analisi, temporanea, ed in ogni caso stabilita da un Tribunale, ovvero avallata dal parere del pubblico ministero.

E’ chiaro, però, che se da una parte i figli continuano ad avere esigenze e quindi hanno necessità di ricevere tempestivamente l’assegno di mantenimento, dall’altra, le difficoltà si sono ormai estese ad una grande platea di italiani. Auspichiamo pertanto, che sia possibile una maggiore tolleranza da parte di entrambi i genitori, provvedendo, se del caso, a valutare una modifica temporanea delle condizioni economiche precedentemente statuite, decidendo – in forma privata – in completa autonomia e/o coaudiuvati da professionisti, valide soluzioni alternative.

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