Figli Naturali: Stop alle discrimazioni

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Quali sono le differenze tra figli legittimi e figli naturali?
E quali sono gli effetti ai fini della successione? Quali diritti hanno i figli legittimi e i figli naturali sull’eredità?

La riforma della filiazione

Con la Legge 10 dicembre 2012  n. 219 (cd. riforma della filiazione) è stata proclamata l’unicità dello stato di filiazione, superando la discriminazione prima operata tra figli naturali e figli legittimi e parlando, ove necessario, di figli nati fuori del matrimonio e figli nati in costanza di matrimonio.

Tra le modifiche più importanti da annoverare giova rammentare:

  • la parificazione dello status giuridico di figlio, con la disciplina del rapporto di parentela come derivante dalla discendenza da un medesimo stipite, prescindendo, dalla costanza o meno del matrimonio;
  • la conseguente sostituzione in tutte le disposizioni di legge dove si faceva riferimento alle parole “figli naturali” e “legittimi” con il termine generico di “figli”;
  • il passaggio dalla potestà genitoriale alla cd. responsabilità genitoriale, trattandosi di una serie di diritti e doveri che gravano su entrambi i genitori, salvo casi particolari;
  • la regolamentazione dei diritti e doveri dei figli nei confronti dei genitori;
  • l’obbligo di audizione dei minori dal compimento degli anni 12 ma anche di età inferiore, se capaci di discernimento, in tutte le questioni che li riguardano, stante il ruolo centrale dei figli in seguito alla riforma;
  • rapporti garantiti con gli ascendenti (nonni), titolari di una legittimazione attiva innanzi al tribunale dei minorenni, qualora venisse seriamente compresso il loro diritto di mantenere rapporti significativi con i nipoti minorenni.

La legge equipara figli naturali e figli legittimi

La ripartizione della competenza per materia

Salva la possibilità di ricorrere previamente alla negoziazione assistita e/o alla mediazione familiare, con la riforma della filiazione è stata modificata anche la ripartizione della competenza per materia tra Tribunale per i minorenni e Tribunale ordinario.

Sono stati affidati al Tribunale ordinario i giudizi in merito al riconoscimento dei figli minori, all’affidamento del figlio nato fuori del matrimonio ed al suo inserimento nella famiglia del genitore, all’assunzione del cognome da parte del figlio e ai contrasti sull’esercizio della responsabilità genitoriale.

Restano, di converso, di competenza del Tribunale per i Minorenni:

  • il giudizio attinente al regolamento dell’esercizio della responsabilità genitoriale riguardo ai figli nati fuori del matrimonio, laddove non vi siano domande economiche di mantenimento;
  • l’autorizzazione al riconoscimento dei figli nati tra persone legate da vincoli di parentela;
  • i provvedimenti relativi all’esercizio del diritto di visita dei nonni.

Eccezione a tale ripartizione è data dall’ipotesi in cui tra le medesime parti siano in corso giudizi per la separazione personale dei coniugi ovvero per lo scioglimento/cessazione degli effetti civili del matrimonio o, ancora, per contrasto sull’esercizio della responsabilità genitoriale. In tali circostanze resta, difatti, sospesa la competenza del Giudice specializzato in favore, per tutta la durata del procedimento, del Giudice ordinario (cd. competenza per attrazione).

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Le tipologie di affidamento

A prescindere dal procedimento azionato, sono tre le forme di affidamento dei minori attualmente previste:

  1. affidamento condiviso, prediligendo l’attuale ordinamento il principio della cd. bigenitorialità, che non può essere negato dal Giudicante in assenza di ragioni oggettive. In tale ipotesi, tutte le decisioni in merito al minore vengono prese di comune accordo tra i genitori. Il Giudicante, nel caso di rito giudiziale, disporrà in merito al collocamento del minore, ai diritti di visita del genitore non collocatario e all’obbligo di mantenimento;
  2. affidamento esclusivo, con il quale sarà mantenuta la responsabilità genitoriale in capo ad entrambi i genitori, che devono continuare a prendere congiuntamente le decisioni di grande rilievo sul figlio, nonostante rimangano al genitore affidatario in via esclusiva le decisioni di ordinaria amministrazione;
  3. affidamento super-esclusivo cd. rafforzato, ipotesi residuale in cui prevale la necessità del minore ad avere come riferimento un solo centro decisionale, pur permanendo, anche in questa forma, in capo ad entrambi i genitori la relativa responsabilità. Il genitore affidatario prenderà da solo ogni decisione nella vita del minore, anche su questioni fondamentali; sarà, in ogni caso, obbligo del genitore non affidatario la corresponsione puntuale del mantenimento oltre al diritto/dovere di vigilanza su educazione ed istruzione del figlio, con possibilità di reclamo al Giudice nei casi in cui ravvedesse decisione pregiudizievoli assunte dall’affidatario.

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