Scuole chiuse per coronavirus: diritto al rimborso di rette e servizio mensa

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Attualmente la domanda che riceviamo quasi quotidianamente da clienti ed amici è se  sia dovuto il pagamento della retta scolastica dei loro figli nel periodo di restrizioni a causa del Covid 19.

 

Con il presente articolo, cercheremo di fornire gli strumenti per una risposta in merito, salva diversa pattuizione tra le parti. 

Le iscrizioni scolastiche che ogni genitore sottoscrive ad inizio anno consistono in contratti a prestazioni corrispettive e continuative, in quanto da una parte la Scuola (elementare o materna che sia) si impegna ad istruire gli studenti, fornendo loro gli strumenti per un’educazione scolastica, mentre dall’altro, i genitori si impegnano a corrispondere mensilmente, ovvero annualmente, il pagamento di quanto stabilito a titolo di “retta scolastica”.

 

Coronavirus e rimborso della retta scolastica

Atteso l’inquadramento della fattispecie in discussione, occorre richiamare il disposto di cui all’art. 1463 c.c. a mente del quale, nei contratti con prestazioni corrispettive, la parte liberata per la sopravvenuta impossibilità della prestazione dovuta (in questo caso la Scuola) non può chiedere la controprestazione, e deve restituire quella che abbia già ricevuta, secondo le norme relative alla ripetizione dell’indebito.

Si ritiene pertanto che, qualora la Scuola, come nel caso di specie, non abbia la possibilità di svolgere la regolare attività – neanche con mezzi alternativi- e quindi non possa adempiere alle obbligazioni assunte in sede di iscrizione degli studenti, non potrà richiederne il relativo pagamento.

In aggiunta, l’art. 1256 c.c. stabilisce che l’obbligazione si estingue quando, per una causa non imputabile al debitore, la prestazione diventa impossibile. Se l’impossibilità è solo temporanea, il debitore, finché essa perduri, non è responsabile del ritardo nell’adempimento. Tuttavia l’obbligazione si estingue se l’impossibilità perdura fino a quando, in relazione al titolo dell’obbligazione o alla natura dell’oggetto, il debitore non può più essere ritenuto obbligato a eseguire la prestazione ovvero il creditore non ha più interesse a conseguirla.

In considerazione del combinato disposto normativo richiamato, si ritiene che, fintanto che persisteranno le restrizioni disposte dal Governo, ed in particolare la chiusura delle Scuole di ogni grado e livello, sussisterà un’impossibilità da parte di queste ultime di adempiere alle obbligazioni assunte e di conseguenza l’impossibilità di richiedere le relative controprestazioni di pagamento della retta per quei determinati periodi.

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Inoltre, qualora l’impedimento proseguisse, non consentendo la riapertura delle scuole per l’intero anno scolastico (poiché l’iscrizione comprendeva l’intero anno scolastico), il decorso determinerebbe l’estinzione delle rispettive obbligazioni (della Scuola di svolgere le attività e dei genitori di corrispondere la retta per quel periodo).

Tuttavia, laddove la Scuola avesse adottato un sistema di didattica on-line, ovvero strumenti alternativi che, seppur parzialmente, ne garantissero l’adempimento (anche solo parziale), la prestazione sarebbe comunque adempiuta e così anche la controprestazione dovuta. In ogni caso, alla luce della rimodulazione scolastica del modello organizzativo, le parti potrebbero liberamente accordarsi attraverso una ridefinizione del corrispettivo, valutando una decurtazione in percentuale.

In ogni caso qualora la rinegoziazione non si perfezionasse, atteso che la prestazione concordata era lo svolgimento in aula con una diretta interazione tra alunno ed insegnante, la retta ai sensi dell’art. 1463 c.c. non sarebbe dovuta.

Pertanto, per tutto quanto suesposto si ritiene che, salvo diversa pattuizione, per quanto riguarda le scuole che non hanno adottato misure “alternative” alla prestazione promessa, la retta relativa ai mesi di restrizione delle attività non debba essere corrisposta.

Diversamente per gli Istituti che abbiano adottato didattica on-line, la prestazione potrebbe concordemente definirsi parzialmente adempiuta, previa rinegoziazione, con obbligo di corresponsione di quanto dovuto al netto di una quota parte concordata dalle parti, salvo diversa pattuizione.

 

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